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17 ottobre 2010

D.A.SPO

D.A.SPO
 
Significa "divieto di accedere alle manifestazioni sportive"




Cosa fare in caso di D.A.SPO ?
 
D.A.SPO. significa "divieto di accedere alle manifestazioni sportive" ed è una misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 con il proposito di contrastare la violenza negli impianti sportivi. La norma è stata più volte modificata negli anni, sulla spinta delle emozioni dell'opinione pubblica e di eclatanti episodi di violenza che, seppur in decremento rispetto al passato, sono maggiormente amplificati dagli organi di informazione.
Il Daspo vieta per l'appunto al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere ai luoghi, specificatamente indicati, ove si svolgono manifestazioni sportive. Viene emesso dal questore è può arrivare sino a tre anni. Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in occasione delle manifestazioni sportive.
Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di una semplice denuncia e non necessariamente dopo una condanna penale ha comportato molte proteste da parte delle tifoserie ultras che ne hanno più volte sottolineato l'incostituzionalità. In realtà la Corte Costituzionale inquadra la misura tra quelle di prevenzione, che possono essere quindi comminate anche in attesa del processo ed essere revocate in caso di assoluzione. La lunghezza dei processi fa sì che spesso il sottoposto al Daspo sconti per intero la "diffida" senza che il processo che ad essa ha dato origine venga celebrato.

16 ottobre 2010

Obbligo di firma Diffida

Che cosa è l'obbligo di firma,

e che rapporti ha con la Diffida ?


Si tratta di una limitazione aggiuntiva alla diffida, che il Questore può disporre come ulteriore prescrizione.



La prescrizione comporta l'obbligo di comparire (tenendo, però, conto della attività lavorativa della persona) nel corso della giornata in cui si svolge la manifestazione sportiva, una o più volte, nell'ufficio o comando di polizia del luogo di residenza. Quando viene notificato questo provvedimento, nella lettera deve essere contenuto l'avviso che si ha facoltà (entro 48 ore!!) di presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari.

Un consiglio spassionato per chi si ritiene colpito ingiustamente: da questo momento è bene rivolgersi immediatamente ad un avvocato e/o consultare i fac-simili sulla memoria difensiva sui siti già citati. L'obbligo di firma viene, infatti, comunicato immediatamente al P.M., il quale entro 48 ore ne chiede la convalida al G.I.P. che ha, a sua volta, 48 ore di tempo per decidere. ( NB.: se la convalida del G.I.P avviene dopo le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M., l'obbligo di firma cade).

Allo stato attuale il rimedio migliore è comunque quello di difendersi davanti al G.I.P. entro le 48 ore con un avvocato: se la diffida è ingiusta o illegittima, il G.I.P. – è già successo che abbia interpretato in questo modo la Nuova Legge - potrebbe annullare non solo l'obbligo di firma, ma l'intero provvedimento (cioè anche la diffida) del Questore secondo la giurisprudenza di legittimità!!! Quando il G.I.P. non convalida bisogna quindi leggere attentamente cosa scrive (se scrive che non convalida l'obbligo di presentazione vuol dire che non si deve firmare ma permane il divieto d'accesso agli stadi, se non convalida il provvedimento del Questore vuol dire che decade anche il divieto di frequentare gli stadi).

Contro l'obbligo di firma è possibile anche il ricorso in Cassazione (tramite avvocato) che accoglie o respinge la richiesta in 6-8 mesi. Anche in questo caso vi due recentissime sentenze che hanno disposto:

1. la cessazione, non solo dell'obbligo di firma, ma anche del divieto d'accesso (cioè dell'intero provvedimento disposto dal Questore);

2. una maggiore attenzione da parte del GIP nel leggere le memorie difensive e nel presentare le motivazioni per l'eventuale convalida del provvedimento ( non possono, come spesso accadeva prima, convalidare il provvedimento senza leggerlo attentamente).

Se in un giorno di partita un diffidato con obbligo di firma ha l'esigenza di andare in un luogo lontano dal commissariato nel quale normalmente firma, può fare richiesta motivandola al Questore (almeno 15 giorni prima) per presentarsi a firmare nella caserma di un'altra città. Ottenuto l'assenso (che, purtroppo, non è scontato), si deve ricordare di farsi rilasciare un verbale dal quale risulti che quel giorno ha regolarmente adempiuto all'obbligo di firma.

Se si lavora (bisogna provarlo) nel giorno e negli orari indicati per la firma, si può fare richiesta di sospensione o spostamento dell'obbligo di firma in orari che non coincidano con l'impegno lavorativo.

15 ottobre 2010

Cosa fare in caso di Diffida ?




E' bene chiarire che prima di ogni altra cosa deve essere notificato, con lettera (o tramite convocazione al commissariato), l'inizio del procedimento amministrativo, che sfocerà nell'emissione della diffida.
Se viene saltato questo passaggio – a meno che la Questura non richiami ragioni di urgenza - si può fare immediato ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale). eccependo la violazione degli artt. 7 e 8 L.241/1990 (è la Legge sulla trasparenza amministrativa).
Una volta notificata la diffida, per impugnarla si possono percorrere due strade: 



a) il ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni (è il percorso più veloce ma quasi sempre inefficace).

Nel ricorso si presenta la propria memoria difensiva (o redatta da un avvocato o fatta in proprio prendendo spunto dai fac-simile disponibili sui siti citati) allegando il certificato dei carichi pendenti e, soprattutto per chi è incensurato, il certificato del Casellario giudiziale. Il Prefetto ha facoltà di rigettare il ricorso (capita molto spesso!) entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo subito, attraverso l'avvocato (è necessario) la sospensiva in attesa del giudizio (difficile da ottenere, ma nel giro di uno o due mesi sono tenuti a rispondere) . Per arrivare al giudizio, invece, la procedura, purtroppo, è molto lunga e un po' costosa (minimo un anno o due di attesa; 250 Euro circa di spese più l'onorario dell'avvocato).
Rimane, comunque, una soluzione valida a fronte delle nuove disposizioni di legge, che prevedono un divieto di frequentare gli stadi, verosimilmente comminato nella misura massima di 3 anni.

Esiste anche una terza strada: verificare, con l'ausilio di un avvocato, se la denuncia che ha dato vita al procedimento penale e alla diffida, è stata archiviata (solitamente, nel giro di 6 mesi/1 anno si concludono le indagini e si decide se rinviare a giudizio o meno). Se il procedimento penale è stato archiviato non è per niente detto che automaticamente la diffida decada. Bisogna spesso intervenire direttamente per annullare la diffida. Così il vs. avvocato chiederà istanza di revoca della diffida al Questore motivando come, con l'archiviazione del procedimento penale (copia del decreto d'archiviazione va allegato), siano venuti meno i presupposti che avevano dato origine al provvedimento di diffida. Scontata la diffida si può tornare a frequentare gli stadi, ma è meglio portarsela dietro, almeno per il primo periodo, perché chi controlla l'ingresso potrebbe non avere la lista aggiornata dei “non graditi” e non credere, di conseguenza, che la diffida sia scaduta.

Fanika Bogdanov: «Ivan? Tenero e gentile»

fonte: ilsecoloxix.it

La madre di Ivan Bogdanov, preunto capo degli hooligan serbi protagonisti delle violenze andate in scena martedì sera allo stadio di Genova, ha difeso suo figlio: «Il mio Ivan è il figlio più tenero e migliore del mondo», ha detto Fanika Bogdanov in un’intervista al quotidiano belgradese Alo. Ivan, ha aggiunto, è «un gentiluomo e un altruista», che ha pagato per il fatto di essere una brava persona: «Penso che lui sia una brava persona per tutti gli altri, eccetto che per se stesso».

Ivan, 30 anni, abita con la madre in un appartamento a Dedinje, quartiere residenziale ed elegante della collina di Belgrado. Il padre è morto sei mesi fa.
Fanika Bogdanov ha ammesso che per lei è stato molto difficile vedere suo figlio incitare gli hooligan a cavalcioni sulla rete divisoria di protezione allo stadio di Marassi, e che sta male per gli articoli sui giornali e le accuse contro di lui: «Mi ha chiamato ieri, abbiamo parlato brevemente e mi ha detto che sta bene - ha raccontato la donna - Mi sento male quando vedo quello che si scrive su mio figlio, vi prego di capire».
Anche alcuni vicini di casa, sentiti dallo stesso quotidiano, hanno parlato molto bene di Ivan Bogdanov, soprannominato in Italia “la Bestia”, o “il Terribile”: uno di loro ha detto, tra l’altro, che Ivan sarebbe stato «rovinato» e che «quello che viene scritto su di lui non lo si scrive neanche per Bin Laden».

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